| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
D.M. 15/04/2003 n. 13011. L'impianto d'antenna del radiogoniometro deve essere fatto in modo che la corretta determinazione dei rilevamenti sia disturbata il meno possibile dalla vicinanza di altre antenne, alberi di carico, drizze metalliche od altri grossi oggetti metallici. 12. All'interno della stazione radio, le alimentazioni delle antenne trasmittenti devono essere realizzate in modo da garantire la sicurezza delle persone. 1. Gli apparati di cui all'articolo 3 devono essere costruiti a perfetta regola d'arte e con materiali idonei all'ambiente marino; devono essere inoltre sufficientemente protetti dagli agenti esterni che possono condizionarne il buon funzionamento in seguito al tipo di installazione ed all'impiego previsto. 2. L'installazione deve essere effettuata in modo che le varie parti siano facilmente accessibili per le verifiche, le riparazioni e le sostituzioni. 3. Gli apparati devono essere dotati di idonei dispositivi atti a proteggerli da eccessive tensioni e correnti, anche nel caso in cui queste siano provocate da scariche atmosferiche. 4. In tutte le condizioni di funzionamento non devono essere superati i valori limiti delle tensioni, correnti e temperature indicati dalla casa costruttrice. 5. Per ogni apparato deve essere specificato nella monografia l'elenco delle parti di ricambio facilmente sostituibili dall'operatore di bordo durante la navigazione, di cui devono essere obbligatoriamente dotati gli apparati stessi. 6. Per tutti gli apparati radioelettrici ed i loro accessori magnetici od induttivi, deve essere indicata la distanza di protezione necessaria ad evitare la loro influenza nociva sulle bussole magnetiche di bordo, determinata secondo le prescrizioni dell'ente tecnico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 7. Gli apparati devono essere provvisti di mezzi o indicazioni atti ad impedire contatti accidentali delle persone con punti in cui siano presenti tensioni superiori a 50 V rispetto alla massa. 8. Con il termine «trasmettitore» si devono intendere compresi anche i vari accessori occorrenti al funzionamento di esso, con l'esclusione dell'antenna. 9. Il trasmettitore deve essere munito dei dispositivi necessari per sopprimere le interferenze nel ricevitore associato e per permettere la ricezione su qualsiasi frequenza, compresa quella del trasmettitore nelle pause della trasmissione. 10. Il ricevitore che sia associato ad un trasmettitore che lavori sulla stessa frequenza, deve essere provvisto di dispositivi atti a ridurne la sensibilità quando il trasmettitore è in funzione. Tali dispositivi devono però poter consentire l'ascolto dopo un tempo dall'interruzione dell'emissione non superiore a 0,1 secondi per il servizio telegrafico e non superiore a 1 secondo per il servizio telefonico. 11. L'ingresso del ricevitore deve essere provvisto di un dispositivo di protezione idoneo ad evitare danni all'apparato determinati da tensioni di origine atmosferica o provocate da influenza dei radiotrasmettitori vicini. Art. 30. Dotazione delle stazioni di radiocomunicazioni per la manutenzione e la riparazione degli impianti 1. Per consentire le piccole riparazioni degli impianti durante la navigazione, si devono rendere disponibili i seguenti strumenti, attrezzi e materiali a) analizzatore universale portatile (tester) b) densimetro per acqua distillata per accumulatori, ove necessario c) acqua distillata per accumulatori, ove necessario d) saldatore elettrico e) accessori per saldatura a stagno (rotolo di stagno, barattolo di pasta salda) f) barattolo di vasellina g) una forbice da elettricista h) una serie di pinze e cacciaviti da elettricista i) una serie di chiavi fisse l) due rotoli di nastri isolante m) una lampada portatile con gabbia n) due lampade di scorta per illuminazione di riserva o) una torcia stagna con pile incluse. Art. 31. Dotazioni di ricambio degli apparati radioelettrici 1. Ogni apparato deve essere dotato di parti di ricambio facilmente sostituibili dall'operatore di bordo durante la navigazione. Art. 32. Documenti in dotazione alla nave riferiti all'impianto radio GMDSS 1. L'elenco dei documenti in dotazione alla nave riferiti all'impianto radio GMDSS è il seguente a) licenza di esercizio corredata del verbale di collaudo e dei verbali di ispezione b) idonea certificazione relativa alla stazione radioelettrica c) certificato di ogni operatore d) documentazione attestante la presenza, nel ruolo equipaggio, di per sonale abilitato a svolgere la «manutenzione di bordo», qualora previ sta e) documentazione attestante lo svolgimento della «manutenzione a terra », qualora prevista, previa autorizzazione da parte del Ministero delle comunicazioni g) quaderno delle registrazioni di verifica della curva di taratura del radiogoniometro h) giornale di bordo GMDSS i) lista alfabetica indicativi di chiamata e di identità numerica l) nomenclatura stazioni costiere m) nomenclatura stazioni di nave n) nomenclatura di stazioni che effettuano servizi speciali o) manuale del servizio mobile marittimo e via satellite p) piano di sistemazione delle antenne q) monografie degli apparati radioelettrici in dotazione della stazione, con formi a quelle richieste per la valutazione della conformità r) copia della certificazione INMARSAT per i terminali installati s) schema a blocchi comprensivo della parte alimentazione dell'impianto radioelettrico di bordo t) master Plan dell'I.M.O u) schema a blocchi delle procedure di soccorso di cui all'articolo 16, comma 8. Art. 33. Corrispondenza pubblica 1. A bordo delle navi mercantili deve essere previsto un servizio di corrispondenza pubblica. A bordo delle navi destinate al trasporto dei passeggeri deve essere data la massima pubblicità in modo da assicurare ai passeggeri ed all'equipaggio le necessarie informazioni circa l'organizzazione del servizio di corrispondenza pubblica e le procedure per l'espletamento dello stesso. 2. Nelle navi destinate al trasporto dei passeggeri deve essere previsto un servizio radiotelefonico di corrispondenza pubblica, da svolgersi in modalità duplex, idoneo per l'area di navigazione. Deve pertanto prevedersi almeno una cabina telefonica dedicata, eventualmente anche del tipo «a parete», situata in un luogo facilmente accessibile ai passeggeri. 3. Nelle navi non destinate al trasporto dei passeggeri e qualora l'impianto radioelettrico sia situato nell'area della plancia, deve prevedersi, al fine di evitare che persone estranee possano ostacolare la conduzione della nave ed al fine di assicurare la riservatezza delle comunicazioni, un'apposita area di comunicazione facilmente accessibile che può essere costituita da una cabina telefonica, eventualmente anche del tipo «a parete». 4. Nelle navi destinate al trasporto dei passeggeri, oltre al servizio radiotelefonico di corrispondenza pubblica, possono essere espletate altre tipologie di servizi di corrispondenza pubblica, a condizione che venga rispettato quanto previsto dalla normativa in vigore. 5. Il Ministero delle comunicazioni può concedere deroghe in merito all'installazione della cabina telefonica per il servizio radiotelefonico di corrispondenza pubblica, a seconda del tipo di viaggio e della sua durata e dell'impossibilità di inserire la cabina telefonica in una posizione che assicuri riservatezza e funzionalità. Capo III Costituzione e sistemazione degli impianti Sezione II Sistemazione degli impianti Art. 34. Disposizioni transitorie 1. A partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, per gli impianti radioelettrici installati sulle navi soggette ai requisiti previsti dal GMDSS e su quelle dotate di impianti conformi al sistema GMDSS, non si applica la parte I del Decreto ministeriale 24 maggio 1967, citato nelle premesse. 2. Le navi che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono già dotate degli impianti previsti dal «sistema globale di soccorso e sicurezza in mare» (GMDSS), devono adeguare la relativa installazione ai requisiti previsti dal presente regolamento entro dodici mesi dall'accertamento di «non rispondenza». Il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 15 aprile 2003 Il Ministro delle comunicazioni Gasparri Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Lunari Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 22 maggio 2003 Ufficio di controllo sui Ministeri delle attività produttive, registro n. 2 Comunicazioni, foglio n. 23 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
Normativa Italiana | Privacy, Disclaimer, © | Contact |
2008-2011©
|